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Forum Cortivo su Tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni
Approvato il decreto ministeriale per lindividuazione di associazioni ed enti legittimati ad agire in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione
È stato approvato in via definitiva il decreto attuativo previsto in materia di tutela giudiziaria e parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. Le associazioni e gli enti interessati ad accreditarsi presso il Ministero per svolgere tali funzioni dovranno presentare le domande entro il 30 aprile o il 30 ottobre di ogni anno. In via transitoria, in fase di prima applicazione della norma le domande dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale (Fonte: www.la previdenza.it).
Questa novità interessa gli Allievi dell?Istituto Cortivo che seguono il corso per Amministratore di Sostegno, in quanto va a integrare il Cap. 10 del testo ?Legislazione e prassi amministrativa?, che tratta appunto l?argomento specifico.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreto 21.6.2007
DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ E MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1 marzo 2006, n. 67, recante “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, ed in particolare gli articoli 3 e 4;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 (Legge di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181), art. 1, comma 19;
Decreta:
Art. 1.
Legittimazione ad agire
1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1 marzo 2006, n. 67, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.
Art. 2.
Requisiti per il riconoscimento della legittimazione ad agire
1. Il riconoscimento della legittimazione ad agire, effettuato con le modalità di cui all’art. 1 e valutato sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni;
b) essere in possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione della parità di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilità ovvero il contrasto ai fenomeni di discriminazione senza fini di lucro;
c) non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, in relazione all’attività dell’associazione o ente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
d) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
e) non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione o l’ente, con riferimento al rappresentante legale.
Art. 3.
Richiesta di riconoscimento della legittimazione ad agire
1. La domanda contenente la richiesta di riconoscimento deve essere presentata entro il 30 aprile o il 30 ottobre di ciascun anno e:
a) essere indirizzata al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità – Largo Chigi, 19 – 00187 Roma;
b) essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con raccomandata r.r., recando sulla busta la dicitura “Legge n. 67/2006 – Associazioni legittimate ad agire a favore delle persone con
disabilita”;
c) essere redatta secondo il modello allegato A, che forma parte integrante del presente decreto e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto o dell’accordo fra gli aderenti formalizzato con scrittura privata autenticata;
b) relazione sull’attività svolta nel triennio precedente la richiesta di riconoscimento e sui programmi che si intendono realizzare nell’anno solare in corso, anche con riferimento alle risorse finanziarie impiegate;
c) copia dell’ultimo bilancio o dell’ultimo resoconto economico approvato;
d) elenco nominativo degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione o ente per gli scopi statutari ed elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
e) autodichiarazione del rappresentante legale sull’assenza di condanne, ancorché non definitive, o di applicazione di pena concordata per delitti non colposi, in relazione all’attività dell’associazione o ente, salva riabilitazione;
f) autodichiarazione del rappresentante legale di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione;
g) autodichiarazione del legale rappresentante di non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione o l’ente.
Art. 4.
Commissione di valutazione
1. L’esame delle domande è affidato ad una apposita Commissione di valutazione, nominata con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità e composta dal Capo del Dipartimento dei diritti e le pari opportunità o da persona da lui delegata che la presiede, da due rappresentanti designati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, due rappresentanti designati dal Ministro della solidarietà sociale e due rappresentanti designati dalle federazioni maggiormente rappresentative delle associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilità.
2. La Commissione provvede, con cadenza semestrale, all’istruttoria delle domande inoltrate e alla redazione di un elenco delle associazioni e degli enti che è approvato con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.
Art. 5.
Conferma biennale
1. Ogni due anni le associazioni e gli enti contemplati nel decreto di cui all’art. 4, comma 2, devono chiedere la conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire secondo il modello allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 6.
Norma transitoria
In sede di prima applicazione del presente decreto le domande sono presentate entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 giugno 2007
Il Ministro per i diritti e le pari opportunità: Pollastrini
Il Ministro della solidarietà sociale: Ferrero
LEGGE 1 marzo 2006, n.67
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.
Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all’articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.
Art. 4.
(Legittimazione ad agire)
1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.
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